Comuncazione della sospensione dei termini per certificati, attestati, permessi, concessioni, e della proroga della validità dei documenti di riconoscimento, stabiliti dal Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Coronavirus - Aggiornamento del 18/03/2020 Decreto Legge n. 18/2020
Comuncazione della sospensione dei termini per certificati, attestati, permessi, concessioni, e della proroga della validità dei documenti di riconoscimento, stabiliti dal Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 - (estratto)
Art. 103 - (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020.
Art. 104 - (Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento)
1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.